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Coworking a Cosenza e dintorni!

25/6/2013

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Il coworking piace ai liberi professionisti: fa risparmiare, è un modo per condividere competenze, per fare network e ottenere consulenze di professionisti a basso costo.

Oggi diventa difficile offrire lavoro. Allora, noi dello Studio Tecnico TreZeta abbiamo pensato di creare condizioni e strumenti affinché i giovani possano crearlo con le loro mani.

Lo Studio Tecnico TreZeta mette quindi a disposizione uno spazio che può essere utilizzato dai giovani professionisti come una vetrina che metta in “primo piano” i progetti. 

Coworking significa utilizzare degli spazi condivisi per lavorare e scambiare esperienze lavorative con altri tecnici. E’ proprio in questa ottica che lo Studio Tecnico vuole mettere a disposizione, di chiunque ne faccia richiesta, uno spazio dotato di scrivania, rete wireless, stampante e plotter, nonchè tutto il know-how che sta dietro ad anni ed anni di esperienza nel settore delle costruzioni civili.

Il sogno è di creare una filiera di professionalità in cui i soggetti dello spazio possano sentirsi ed essere protagonisti. Una vera e propria fabbrica per giovani ingegneri.

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Tutto quello che c'è da sapere sulle detrazioni del 65%!

15/6/2013

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L'art 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto una detrazione d'imposta del 55% delle spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2007 per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti.

Il DM 19 febbraio 2007 ha specificato nel dettaglio gli interventi per i quali spetta la detrazione e la procedura per richiederla.

La Circolare 36/E del 31 maggio 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detrazione: beneficiari, edifici interessati, interventi agevolati, adempimenti, spese detraibili, ecc.

Il DM 26 ottobre 2007 ha ampliato la definizione di tecnico abilitato al rilascio dell'asseverazione, dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica e della scheda informativa; ha previsto la possibilità, in caso di più interventi sullo stesso immobile, di produrre un solo attestato di certificazione o qualificazione energetica e una sola scheda informativa relativa ai lavori realizzati; ha chiarito i requisiti tecnici che i pannelli solari devono avere per essere ammessi all'agevolazione.

Successivamente, l'art. 1, commi 20-24, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha prorogato l'agevolazione fino al 31 dicembre 2010; ha corretto la tabella delle trasmittanze per le strutture opache orizzontali rendendo operativa l'agevolazione anche per gli interventi su coperture e pavimenti. Ha, inoltre, eliminato l'obbligo di redigere l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica per l'installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari termici; ha esteso la detrazione del 55% alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, e alla sostituzione integrale dell'impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Il DM 11 marzo 2008 ha fissato i nuovi valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica da rispettare - dal 1 gennaio 2008 e dal 1 gennaio 2010 - per accedere alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione globale e per quelli relativi alle strutture opache verticali, orizzontali e alle finestre.

Il DM 7 aprile 2008, intervenendo sul precedente DM 19 febbraio 2007, ha aggiornato al 2010 le disposizioni, in attuazione della Finanziaria 2008, ed ha apportato alcune modifiche ai requisiti da rispettare per fruire delle detrazioni. Ha disposto che gli interventi realizzati a partire dal periodo in corso al 31 dicembre 2008 devono avere l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la trasmittanza termica non superiori ai valori definiti dal DM 11 marzo 2008; ha introdotto la scheda informativa per interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e l'installazione di pannelli solari, e la procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio.

La legge del 28 gennaio 2009 n. 2, di conversione del DL 185/2008 Anticrisi, ha introdotto l'obbligo di inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate; per le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

Il provvedimento del 6 maggio 2009 dell'Agenzia delle Entrate ha disciplinato i termini e le modalità per l'invio della comunicazione (introdotta dal DL 185/2008) da inviare per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta, qualora le spese siano state sostenute a cavallo di più di un periodo d'imposta.

L'art. 31, comma 1, della Legge 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha eliminato l'obbligo di redigere l'attestato di qualificazione energetica per usufruire della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici, prevista dal comma 347 della Finanziaria 2007.

Il DM 6 agosto 2009, in vigore dall'11 ottobre 2009, ha semplificato le procedure e ridotto gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Tra le altre cose, l'asseverazione di un tecnico abilitato può essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, prevista dall'art. 28, comma 1, della Legge 10/1991.

Con il provvedimento del 21 dicembre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione telematica relativa ai lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta. Il servizio di invio telematico della comunicazione è attivo dal 4 gennaio 2010.

Il DM 26 gennaio 2010, aggiornando il Dm 11 marzo 2008, ha modificato i limiti di trasmittanza termica dei serramenti necessari, dal 2010, per accedere alle detrazioni fiscali del 55%.

Il DL 78/2010 "Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica", convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha introdotto, a decorrere dal 1 luglio 2010, una ritenuta d'acconto del 10% sui bonifici, versati dai clienti che usufruiscono della detrazione, alle imprese che hanno realizzato gli interventi.

Il DL n. 98 del 6 luglio 2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011, ha ridotto dal 10% al 4% la ritenuta d'acconto.

La Legge di Stabilità per il 2011 (ex Legge Finanziaria) Legge n. 220 del 13 dicembre 2010, ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 la detrazione del 55%, ed ha portato da cinque a dieci anni il periodo di detrazione delle spese.

La Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Manovra Salva Italia) ha prorogato la detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni ed ha aggiunto agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Il DL n. 83 del 22 giugno 2012 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, ha prorogato la detrazione del 55% fino al 30 giugno 2013.

Il DL n. 63 del 4 giugno 2013 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale", ha innalzato la percentuale di detrazione dal 55% al 65% ed ha prorogato l'agevolazione al 31 dicembre 2013 per i privati, ed al 30 giugno 2014 per interventi sulle parti comuni dei condomini o su tutte le unità immobiliari del condominio.
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Ripartiamo!

1/6/2013

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Con l’obiettivo di favorire la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano e, soprattutto, evitare l’aggravamento della procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea, il Consiglio dei Ministri ha emanato il decreto legge sulla proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi in edilizia.

Gli interventi fiscali si dividono in due fasce distinte e separate nettamente.

Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si prevede la detrazione del 65% sull’imposta lorda ripartita in 10 quote annuali costanti. Rientrano in tale misura qualsiasi tipo di miglioramento ed aumento della trasmittanza delle strutture opache di un edificio: involucro esterno, pavimenti, coperture ed infissi. Non si potranno però realizzare degli interventi generici, bensì si dovranno rispettare dei parametri ben precisi stabiliti da precedenti norme. Inoltre sarà possibile usufruire della detrazione fiscale del 65% anche per le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari adibiti  alla produzione di acqua calda per usi domestici. 

La seconda misura fiscale prevede un bonus del 50% sull’imposta per tutti quegli interventi di ristrutturazione edilizia che non rientrano nei parametri di rendimento, con l’importante novità di comprendere la sostituzione dei mobili fissi ed i lavori per il miglioramento sismico degli edifici. In particolare per quanto riguarda la sostituzione ed il successivo acquisto di mobili, l’art. 16 del decreto non specificando la merceologia fa intendere che la misura è rivolta a qualsiasi tipo di mobile purchè destinato ad arredare l’edificio.

Il principale vantaggio di utilizzare il bonus del 50% al posto del fututo 65% resterà quello di non dover rispettare alcun parametro di rendimento e non dover passare attraverso l’ENEA.

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    Autore

    Gaetano Zupo


    "Ingegnerizzami" 
    è curato dall'
    ing. Gaetano Zupo.
     
    Raccoglie tutto quello che di meglio hanno realizzato le tecniche ingegneristiche nel Mondo. 


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