Questa soluzione, per certi impianti, è decisamente conveniente. Per un 20 kW ad esempio si parla di quasi 30 mila euro di guadagni in più su 25 anni rispetto al quinto conto energia, un vantaggio economico cui si aggiunge un procedimento burocratico più semplice e la possibilità di usufruire dello scambio sul posto, che permetterebbe di evitare in parte la stangata fiscale sotto forma di tassazione del reddito da energia immessa in rete.
In questi mesi però la possibilità di accedere alle detrazioni è stata di fatto frenata dal comportamento incoerente tra diverse sedi dell’Agenzia delle Entrate. Se alcune hanno espresso parere positivo all’accesso alle detrazioni del FV, altre lo hanno negato.
Ecco qui di seguito il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate:
“La Risoluzione n. 207 del 2008 tratta anche il tema della ristrutturazione edilizia, fornendo i relativi riferimenti di legge:
"la disposizione le tariffe incentivanti non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale del 36% spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio della legge 27 dicembre 2002”
Il testo è abbastanza chiaro e punta dritto al cuore del problema: a patto che si rinunci agli incentivi del conto energia l’impianto fotovoltaico può usufruire delle detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie che erano del 36% e sono state portate al 50% fino al 30 giugno.
Interpretazione che sembra ribadita da un altro chiarimento, che un consulente aderente al gruppo Linkedin FER – Fonti Energetiche Rinnovabili avrebbe ricevuto dalla sede centrale dell’Agenzia:
L’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione dell’energia elettrica, quindi, può rientrare nell’agevolazione, ma in questo caso l’elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il cosiddetto “Conto Energia”, previsto dal decreto Ministeriale 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia).
Tali impianti, infatti, non potevano beneficiare della detrazione del 55% sul risparmio energetico, in quanto l’articolo 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentiva l’installazione di “pannelli solari” esclusivamente “per la produzione di acqua calda”, non rientrando tra gli interventi di riqualificazione energetica.