In basi a questo decreto sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, i tecnici che oltre a possedere particolari titoli accademici, indicati all’art. 2, abbiano frequentato e superato uno specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
Il 12 luglio 2013 entrerà in vigore il “Regolamento recante la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’art. 4, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".
In basi a questo decreto sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, i tecnici che oltre a possedere particolari titoli accademici, indicati all’art. 2, abbiano frequentato e superato uno specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
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AutoreGaetano Zupo "Ingegnerizzami" è curato dall' ing. Gaetano Zupo. Raccoglie tutto quello che di meglio hanno realizzato le tecniche ingegneristiche nel Mondo. Dunque articoli che ha ritenuto essere interessanti, citazioni, immagini, video, idee e pensieri. Se vuoi lamentarti o, ancora meglio, complimentarti, semplicemente scrivigli! Archivio
Novembre 2020
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